Titolo
 

Sospenione del credito alle famiglie

Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori del 31 marzo 2015

Il 31 marzo 2015, ABI e 10 associazioni dei consumatori, anche tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015, hanno siglato un accordo per la sospensione della sola quota di capitale del credito alle famiglie.
In particolare, entro il 31 dicembre 2017 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:
 

a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;

b) morte;

c) handicap grave o condizione di non autosufficienza;

d) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).

Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui alla predetta lettera d).

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