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comunicato
02/04/2020
Emergenza COVID-19: misure a sostegno delle famiglie

Sistemi-pagamento PAGINA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO PER RECEPIRE NOVITÀ, NUOVE DISPOSIZIONI E PROVVEDIMENTI

Il Governo, con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, ha disposto nuove misure di sostegno economico per lavoratori e famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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Cosa fare per presentare la richiesta:

  • rivolgiti alla tua filiale previo appuntamento telefonico

oppure

  • invia i documenti debitamente compilati via email alla tua filiale di appartenenza

oppure

  • invia i documenti debitamente compilati via PEC all'indirizzo 08969.bcc@actaliscertymail.it specificando la tua filiale di appartenenza 

oppure

Misure di sostegno finanziario a titolari di “mutui prima casa” - art. 54 D.L. 18/2020 "Cura Italia"

Le misure previste dai commi da 475 a 480 della legge 244/2007 e gestite da Consap (c.d. “Fondo Gasparrini”), destinate ai titolari di “Mutui Prima Casa”, limitatamente ai lavoratori subordinati e alle categorie di cui all’art. 409 3° comma c.p.c. (agenti, rappresentanti di commercio e co.co.co.) vengono estesi, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto (e quindi sino al 18/12/2020), anche alle c.d. Partite IVA (liberi professionisti e lavoratori autonomi, che non esercitano attività imprenditoriali).

Caratteristiche del mutuo

Il mutuo, di importo erogato non superiore ad € 250.000, deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Non devono essere presenti ritardi nei pagamenti delle rate, superiori ai 90 giorni consecutivi.

Target

Titolari di mutui “prima casa”:

  • lavoratori subordinati;
    lavoratori di cui all’art. 409, 3° comma del c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata);
  • liberi professionisti;
  • lavoratori autonomi, che esercitino attività non imprenditoriali (sono escluse dai benefici imprese e ditte individuali).

La facoltà di richiedere i benefici sopra descritti è subordinata al verificarsi di almeno uno di questi eventi:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro come sotto indicato.

La sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro (così come disciplinato dall’Art. 1 Decreto 25 marzo 2020) deve avere le seguenti caratteristiche:

  • sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi delle Legge 14 gennaio 2013 n. 4 (rientrano le forme di lavoro esercitate in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente) e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima Legge.

Possono richiedere la sospensione, fino al 18/12/2020, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti a condizione che “autocertifichino” di aver registrato un decremento superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in seguito della chiusura o delle restrizioni della propria attività operata dalle autorità in seguito al coronavirus.

In caso di mutuo cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.

Casi di esclusione

  • Richieste di sospensione a valere su mutui fondiari concessi con altra agevolazione pubblica; in tal caso sarà possibile valutare la sospensione rate e allungamento mutuo su iniziativa della Banca.
  • In caso di ritardo nei pagamenti superiore a 90 gg consecutivi o DBT o avvio da terzi di procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • In caso di fruizioni di agevolazioni oltre quella prevista dalla garanzia Consap;
  • In caso di presenza di copertura assicurativa a protezione del rischio dei casi previsti da questa fattispecie di sospensione.
  • Mutui casa di importo superiore ad € 250.000. Per la verifica di tale requisito, si deve far riferimento all’importo originariamente erogato e non al capitale residuo.
  • Immobile oggetto del mutuo “Prima Casa” rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

NB. Lavoratori e Liberi Professionisti
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei lavoratori autonomi gli imprenditori e i piccoli imprenditori.

Caratteristiche della sospensione

Facoltà per i mutuatari di richiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originaria, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

In caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro come sopra indicato, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Benefici per la Banca e gli intermediari finanziari

Pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione posto a carico del Fondo Gasparrini.

Spese

A fronte della sospensione, la Banca non può richiedere l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria.

Misure per lavoratori subordinati, parasubordinati, professionisti e lavoratori autonomi - art. 56 D.L. 18/2020 "Cura Italia"

Le modifiche apportate dai decreti del 2 e del 17 marzo (rispettivamente D.L. n. 9/2020 e D.L. n. 18/2020_ c.d. Decreto “Cura Italia”) vanno ad inserirsi in un quadro normativo già esistente (Legge n. 244/2007 istitutiva del Fondo e relativi decreti attuativi: D.M. n. 132/2010 come modificato nel 2013) che ha introdotto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Nell’ambito del predetto quadro normativo si prevedono requisiti di accesso, eventi legittimanti la domanda di sospensione ben precisi e un iter procedimentale per richiedere l’accesso al beneficio del Fondo con il coinvolgimento di Consap in qualità di gestore del Fondo.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 marzo 2020

In attuazione del D.L. n. 18/2020, il MEF, con Decreto del 25/03/2020, ha introdotto, rispetto alla precedente disciplina, le seguenti principali novità:

  • Nel caso di sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro (ipotesi prevista dall’art. 26 del D.L. n. 9/2020) la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa per una durata massima variabile in base alla durata della sospensione o riduzione (6 mesi, se la sospensione/riduzione ha una durata tra 30 e 150 gg; 12 mesi, se la sospensione/riduzione ha una durata tra 151 e 302 gg; 18 mesi, se la sospensione/riduzione ha una durata superiore a 303 gg);
  • A fronte della sospensione del pagamento delle rate il rimborso alle banche del 50% degli interessi maturati sul residuo debito durante la sospensione (Introdotto dal comma 2 dell’art. 54 del D.L. n. 18/2020) riguarda le istanze presentate dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 ma anche le sospensioni già concesse per le quali il Fondo non abbia ancora liquidato l’importo dovuto;
  • La puntuale definizione delle categorie dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, a cui sono stati estesi i benefici del Fondo a condizione che autocertifichino un calo del proprio fatturato, superiore al 33% ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 54 del D.L. n 18/2020) ha escluso dal perimetro di applicabilità della misura le imprese, anche individuali.

Riguardo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, si segnala che l’estensione dell’accesso alla misura a queste categorie di soggetti, derogatoria rispetto all’ordinaria disciplina del Fondo, ha una efficacia limitata ai nove mesi successivi alla data del 17/03/2020 di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020.

Fino al termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.

Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economia già precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero: 

  • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; 
  • La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; 
  • La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

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